martedì, Maggio 14, 2024
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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’IMPIANTO ANTINCENDIO PORTUALE, L’ORDINANZA DELLA GUARDIA COSTIERA



Argomento: Comune di Ischia – Porto di Ischia. Lavori di manutenzione straordinaria all’impianto Antincendio Portuale alle Banchine denominate “Redentore, Tenente Castagna e Terme Comunali”; Durata dei Lavori: dal 07/09/2020 al 04/10/2020; Committente: “Giunta Regionale della Campania – Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità – Settore Demanio Marittimo”; Ditta esecutrice lavori: Impresa “EDIL GLOBAL S.r.l.” con sede in Penitro di Formia (LT) in Via Giovanni Agnelli n° 12; Direttore dei lavori: Dott. Michele GINEVRA della Regione Campania; Direttore Tecnico di cantiere: Ing. Pasquale AMATO in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell’impresa “EDIL GLOBAL S.r.l”. Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ischia: VISTA: la nota prot. n° 54/2020 in data 03/09/2020 della ditta “EDIL Global S.r.l.” con sede legale ed operativa in Penitro di Formia in Via Giovanni Agnelli n° 12 intesa ad ottenere l’autorizzazione ai soli fini della sicurezza della navigazione e portuale, allo svolgimento dei lavori in argomento; VISTA: la nota s.n. assunta al prot. di Questo Ufficio al n° 6861 in data 11/06/2020 della Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per la Mobilità, con la quale dispone l’intervento per la sostituzione della tubazione e dei relativi idranti dell’impianto antincendio portuale presenti sulle banchine Iasolino, Redentore e Tenente Castagna del porto di Ischia; VISTO: l’Accordo Quadro per l’esecuzione di interventi per la verifica funzionale ed eventuali interventi manutentivi agli impianti antincendio, impianti di pubblica illuminazione, impianti di videosorveglianza portuali e piccoli interventi di manutenzione alle strutture ed aree portuali di interesse regionale, per un periodo di 48 mesi (Contratto Rep. 14593/2020); VISTA: la propria ordinanza n° 70/2001 emessa in data 17/12/2001 e n° 14/2009 emessa in data 12/03/2009 “Regolamento degli ormeggi e delle soste delle navi”; VISTA: la propria ordinanza n° 82/2019 emessa in data 17/07/2019 “Circolazione e sosta presso le banchine del porto di Ischia”; VISTI: gli atti già in possesso di questo Ufficio; VISTE: le Norme Internazionali per la Prevenzione degli abbordi in mare del 1972 (COLREG 1972) resa esecutiva con la legge 21/12/1977 n. 1085; VISTI: gli artt. 17 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché l’art.59 del relativo Regolamento di Esecuzione; CONSIDERATA: la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana, disciplinino temporaneamente i tratti di banchina denominato “Redentore, Tenente Castagna e Terme Comunali” oggetto dei lavori di cui in argomento nonché la sicurezza portuale. RENDE NOTO A decorrere dal giorno 07.09.2020 al giorno 04.10.2020, l’impresa “EDIL GLOBAL S.r.l.”, in premessa meglio generalizzata, effettuerà per contro della Regione Campania i lavori di sostituzione della tubazione e dei relativi idranti dell’impianto antincendio portuale presenti sulle banchine denominate “Redentore, Tenente Castagna e Terme Comunali” del Porto di Ischia, il tutto come meglio evidenziato nell’allegato stralcio planimetrico che costituisce parte integrante della presente Ordinanza. ORDINA Art. 1 L’area portuale interessata dai lavori, opportunamente segnalata, delimitata e transennata dalla ditta esecutrice, è interdetta all’accesso ai non autorizzati fatta eccezione per il personale e per i mezzi della società “EDIL GLOBAL S.r.l.” quale ditta autorizzata allo svolgimento dei lavori in argomento, nonché al personale della Guardia Costiera, delle Forze dell’Ordine che, per motivi di servizio, adottando le opportune cautele, hanno necessità di accedere all’ area in questione. Art. 2 I conduttori delle unità da diporto che devono ormeggiare nei tratti di banchina di cui al precedente articolo 1, dovranno prestare la massima attenzione, adottando, se del caso, tutte le manovre e le precauzioni in mare dettate dall’arte marinaresca, onde scongiurare potenziali situazioni di pericolo ovvero evitare di creare intralcio al regolare svolgimento dei lavori in argomento. Gli stessi devono mantenersi a distanza di sicurezza della zona di cantiere procedendo ad effettuare ormeggi in sicurezza. Inoltre, gli stessi per imbarco/sbarco dalle unità ormeggiate nel tratto interessato dai lavori, potranno attraversare l’area di cantiere solo nel caso in cui sia stato riservato a cura della ditta uno spazio idoneo opportunamente delimitato rispetto a potenziali pericoli. Infine, nel caso in cui per motivi di urgenza o necessità sia necessario attraversare l’area di cantiere per l’accesso a bordo, il concessionario/proprietario dell’imbarcazione dovrà immediatamente contattare l’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia. Art. 3 Il Direttore dei lavori ed il Responsabile del cantiere devono, per motivi di sicurezza della navigazione e portuale, assicurarsi e garantire che la zona di cantiere: 1) Sia opportunamente recintata e segnalata con idonea cartellonistica monitoria diurna e notturna visibile sia da mare che da terra; 2) L’area di cantiere sia libera, ad eccezione dei mezzi e delle persone incaricate dell’esecuzione dell’opera, da qualsivoglia persona, automezzo e cosa. Si dovrà inoltre provvedere a: 3) Pianificare le attività di cantiere ed effettuare valutazioni tecniche costanti per l’utilizzo di attrezzature di cantiere, al fine di garantire l’esclusione di situazioni di criticità o di potenziale pericolo. In caso contrario il Direttore dei Lavori ed il Responsabile di Cantiere non dovrà far svolgere alcuna attività lavorativa; 4) Informare preventivamente il personale di questo Ufficio circa le varie attività di cantiere; 5) In mancanza delle precitate condizioni ovvero, in presenza di ogni valutato potenziale pericolo, si dovrà immediatamente interrompere, in via precauzionale, ogni operazione di cantiere ed informare tempestivamente le Autorità preposte; 6) Trasmettere, entro il termine indicato per i lavori, le certificazioni tecniche attestanti la completa, idonea e regolare esecuzione dei lavori. Art. 4 La ditta esecutrice dei lavori deve: 1) Porre in essere tutte le azioni necessarie ed utili per la corretta esecuzione dei lavori secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro nonché ogni utile accorgimento atto a scongiurare ogni situazione di potenziale pericolo per l’ambiente inteso nella sua più ampia accezione; 2) Provvedere a segnalare e delimitare opportunamente il perimento dell’area di cantiere al fine di scongiurare pericoli e danni a persone e/o cose derivanti non solo dall’accesso a tale area ma anche dall’utilizzo di mezzi meccanici impiegati all’interno dello stesso; 3) Svolgere i predetti lavori esclusivamente nei giorni, orari e aree indicati negli articoli precedenti; 4) Preservare l’ambiente circostante da qualsivoglia forma di inquinamento connesso all’esecuzione dei lavori; 5) Effettuare i necessari controlli dell’esecuzione dei lavori al fine di accertare la persistenza della stato di sicurezza delle opere nonché prendere ogni altra opportuna misura intesa a salvaguardare la incolumità pubblica e privata nonché delle proprie maestranze durante l’esecuzione dei lavori; 6) Comunicare all’ufficio Circondariale Marittimo di Ischia gli orari di inizio e termine dei lavori su base giornaliera; 7) Assicurare che il personale della Ditta presti la massima attenzione nello svolgimento di lavori al momento che gli stessi sono effettuati in area prossima a quella di ormeggio di unità da diporto. 8) Garantire sempre l’utilizzo operativo delle aree non soggette ad interdizione. Art. 5 La presente ordinanza non esclude il Committente e la Ditta esecutrice dei lavori dal munirsi di ogni provvedimento autorizzativo previsto dalla normativa vigente che dovesse risultare necessario anche con riferimento alla disciplina e gestione del demanio marittimo. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, saranno perseguiti: per le violazioni sulla sicurezza della navigazione a) se alla condotta di un’unità da diporto, incorrono nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 – 3° comma – del D.Lvo 18 luglio 2005, n.171; b) negli altri casi sono perseguibili, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, per il reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 del Codice della Navigazione. per inosservanza di norme di polizia e di norme sui beni pubblici: a) nell’illecito amministrativo di cui all’articolo 1174 e 1164 del Codice della Navigazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante: – affissione all’albo di questo Ufficio; – trasmissione ai Comuni di Ischia e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate; – inserimento alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale http://www.guardiacostiera.gov.it/ischia/; – invio alle associazioni/organizzazioni/società interessate, con l’obbligo di esporla in luogo ben visibile al pubblico e all’utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati.

Ischia, 03.09.2020

IL COMANDANTE T.V. (CP) Andrea MELONI

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