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MISURE DI PREVENZIONE PER RISCHIO CONTAGIO, ECCO L’ORDINANZA SINDACALE DI CASAMICCIOLA

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ORDINANZA N. 48 DEL 05.03.2020

Oggetto: Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio contagio da COVID- 19 nel Comune di Casamicciola Terme

IL SINDACO
Premesso che
• in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
• in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all’epidemia da COVID-19;
• con Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
• il Presidente della Regione Campania, in ragione della diffusività del virus e rilevando condizioni di estrema necessità ed urgenza, ha adottato diverse ordinanze per emanare misure a carattere preventivo e precauzionale volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione;
• il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha diramato la direttiva n. 1/2020 contenente le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui al DL. 6/2020;
• l’evolversi della diffusione dell’epidemia da COVID-19 sta determinando emergenza di sanità pubblica anche nella Regione Campania dove sono stati accertati alcuni casi positivi.
• Con DPCM 4 marzo 2020 pubblicato in G.U. n.55 del 04.03.2020, sono state disposte “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestionedell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’inter territorio nazionale”;
• Con la Direttiva n.1 del 25.02.2020 Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state disposte le “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art.1 del Decreto Legge n.6 del 2020” ;
Considerato che
dall’ordinanza n.31 del 03.03.2020 emanata dal confinante Comune di Forio, emerge la segnalazione dal parte dell’Asl Na 2 Nord di un caso positivo di COVID-19, di un turista alloggiato in una struttura alberghiera;
l’art. 1 comma 1 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, prevede: “una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.”
Considerato altresì che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti del Comune, con nota prot. 2610 del 04.03.2020 ha chiesto alla ASL NA 2 Nord Distretto 36 di istituire un tavolo di monitoraggio permanente dell’emergenza in atto al fine di esserne costantemente informato e poter adottare tutte le precauzioni possibili a tutela della salute e della incolumità dei cittadini, senza ingenerare inutili allarmismi;
Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva da COVID-19, anche in relazione alle evidenze scientifiche emergenti sul territorio di Casamicciola Terme comune confinante con il Comune di Forio, dove ha soggiornato dal 23 febbraio il turista, e il Comune di Lacco Ameno dove è stato ricoverato presso l’Ospedale Rizzoli;
Atteso che risulta opportuno programmare ed attuare le più idonee ed efficaci strategie per una equilibrata e razionale gestione finalizzata al contenimento del rischio di contagio, tenendo conto non solo degli aspetti strettamente medici ed epidemiologici, ma anche degli evidenti riflessi di natura psicologica e sociale che si riverberano sulla collettività rappresentata dal Sindaco;
Valutato che
• si tratta di un virus nuovo, ancora poco conosciuto per il quale non sono standardizzate tutte le procedure di profilassi, tra cui, in particolare, il relativo vaccino;
• a fronte della attuale situazione di assenza di esperienza consolidata in relazione al COVID–19, si impone, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica prima e a prescindere dal fatto che il rischio sfoci in un concreto pericolo.
Ritenuto pertanto necessario adottare misure precauzionali che consentano azioni utili alla riduzione del rischio, laddove appare più probabile il contatto per maggiori concentrazioni numeriche di persone e in considerazione della percezione dei cittadini rispetto alla situazione in corso e allo scopo di restituire serenità alla vita quotidiana, offrendo una particolare tutela soprattutto alle categorie a rischio, anche in considerazione della segnalazione da parte dell’Asl Na 2 Nord di un caso positivo di COVID-19, di un turista alloggiato in una struttura alberghiera nel limitrofo comune di Forio ed a cui sono state prestate le prime cure presso l’Ospedale Rizzoli nel Comune di Lacco Ameno.
Tenuto conto della necessità di adottare misure efficaci, economiche ed efficienti in relazione alle circostanze del caso concreto.
Effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, anche alla luce di future risultanze del tavolo di monitoraggio di cui in premessa.
Per tutto quanto sopra,
Visto l’art. 50 T.U.E.L.
ORDINA
1. ai titolari e gestori dei pubblici esercizi di somministrazione; esercizi di media e grande distribuzione; attività commerciali in sede fissa; chalet; uffici pubblici e privati se aperti al pubblico; impianti sportivi al coperto e palestre; attività artigianali, alimentari e non; luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento; luoghi ed edifici di culto; spazi comuni di alberghi, strutture ricettive e locali destinati a locazioni brevi; luoghi aperti al pubblico (compresi musei, stazioni, porto ed aeroporto) e comunque di ogni altro luogo non aperto al pubblico, a qualsiasi titolo adibito ad assembramento di persone:
• effettuare, entro massimo 10 giorni dalla presente ordinanza, interventi di pulizia straordinaria e disinfezione delle superfici e degli ambienti con i prodotti chimici di cui al punto 6 del decalogo pubblicato dall’Istituto Superiore della Sanità nel febbraio 2020 e allegato alla presente ordinanza;
• esporre all’esterno del locale in modo visibile all’utenza e agli organi preposti al controllo idonea dichiarazione dell’avvenuto intervento di disinfezione oppure certificazione della ditta incaricata;
• assicurare, all’esito dell’avvenuta attività straordinaria di disinfezione, un’attività di pulizia ordinaria conforme alle direttive ministeriali, garantendo una frequente aerazione dei locali;
• posizionare appositi dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani;
• esporre in modo visibile il citato decalogo dell’Istituto Superiore della Sanità.
2. alle società di trasporto pubblico locale e di trasporto pubblico non di linea i cui automezzi transitano sul territorio cittadino:
• assicurare idonee misure di prevenzione a tutela dei dipendenti e dell’utenza, effettuando la pulizia e la disinfezione degli abitacoli degli autobus;
3. la chiusura di tutti gli impianti sportivi pubblici presenti sul Territorio del Comune di Casamicciola T. fino ad ulteriori disposizioni, e contestualmente che tutte le società sportive di Codesto Ente non partecipino agli eventi sportivi che si svolgeranno sulla terraferma a tutela dell’incolumità pubblica non solo dei residenti dell’Isola ma anche dei cittadini metropolitani, già a far data dal 4 marzo 2020;
ORDINA ALTRESI’
a tutti i soggetti interessati dalla presente ordinanza di:
• esporre in modo visibile all’utenza idonea certificazione dell’avvenuto intervento di disinfezione;
• esporre in modo visibile il citato decalogo dell’Istituto Superiore della Sanità.
• comunicare l’avvenuta pulizia straordinaria con dichiarazione dell’avvenuto intervento di disinfezioneoppure certificazione della ditta incaricata, con comunicazione ufficiale al protocollo del Comune di Casamicciola Terme preferibilmente mezzo pec– protocollo@pec.comunecasamicciola.it all’attenzione dell’Ufficio Commercio;
ORDINA INFINE
Ai Responsabili di Servizio del Comune di Casamicciola Terme, di regolare gli uffici secondoquanto disposto dal Sindaco con apposito Decreto, e di:
– limitare gli orari di accesso agli uffici pubblici durante gli orari di ricevimento anche con lo scaglionamento degli accessi(secondo le indicazioni fornite dall’ISS), favorendo la fornitura di informazioni dagli uffici pubblici mediante telefonate o posta elettronica o comunque strumenti telematici di comunicazione sia interna agli uffici che verso l’esterno;
– Assicurare la frequente aerazione dei locali, di curare che venga effettuata da parte delle ditte incaricate un’accurata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti;
Il tutto secondo la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n.1/2020.
DISPONE
I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 con pagamento in misura ridotta di euro 50,00 di cui all’art. 7bis comma 1bis del T.U.E.L. 267/2000;
RACCOMANDA
– attenersi solo alle comunicazioni degli organi ufficiali;
– a tutti gli abitanti il rispetto delle buone prassi declinate dal Ministero della Salute nel citato decalogo;
– a tutti coloro che negli ultimi 14 giorni abbiano transitato nelle aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle autorità sanitarie di comunicare tale circostanza agli organi competenti;
– ai datori di lavoro di favorire, ove necessario, modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa (cd. lavoro agile), nonché di evitare il sovraffollamento degli uffici aperti al pubblico dei locali frequentati da personale esterno anche attraverso lo scaglionamento degli accessi e di assicurare la frequente aerazione degli stessi;

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio del Comune di Casamicciola T. e sul sito web istituzionale.

Il Servizio Polizia Locale è incaricato di vigilare sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza viene altresì trasmessa a:
• Prefetto, anche per valutare l’inoltro ai rappresentanti delle comunità religiose insistenti sul territorio;
• Presidente della Regione Campania;
• Camera di Commercio;
• Associazioni di categoria;
• Aziende di trasporto pubblico locale;
• Autorità portuale;
• Capitaneria di Porto;
• Responsabili di Servizio del Comune di Casamicciola Terme.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Casamicciola Terme, 05.03.2020
IL SINDACO
Ing. Giovan Battista Castagna

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