sabato, Aprile 27, 2024
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FONDO PERDUTO ALLE IMPRESE AL DETTAGLIO: LO PREVEDE IL DL SOSTEGNI TER

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I requisiti per avere il fondo perduto per il commercio al dettaglio: ricavi non > di 2 milioni, riduzione del fatturato nel 2021 rispetto al 2019

Nella bozza del decreto legge Sostegni ter approvato in data 21 gennaio dal Consiglio dei Ministri, si evince la possibilità di un contributo a fondo perduto per le attività di commercio al dettaglio.

In particolare, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato “Fondo per il rilancio delle attività economiche”, con una dotazione di 200 ML per l’anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso dei requisiti di seguito elencati che svolgono in via prevalente, attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche:

  • ATECO 200747.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99. 

Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal presente articolo, le imprese devono presentare:

  • un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro
  • e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019.

Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021. 

Alla data di presentazione della domanda le medesime imprese devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese per una delle attività di cui al comma 1; 

b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; 

c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato di cui al comma 3; 

d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

I contributi sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″ di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e successive modificazioni, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del , relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 

Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza al Ministero dello sviluppo economico, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive L’istanza deve essere presentata entro i termini e con le modalità definite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, con il quale sono fornite, altresì, le occorrenti indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all’attuazione della misura prevista dal presente articolo.

Successivamente alla chiusura del termine finale per la trasmissione delle istanze di accesso al contributo, fissato con il provvedimento di le risorse finanziarie del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue: 

a) sessanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a quattrocentomila euro; 

b) cinquanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro; 

c) quaranta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro.
Marco Laraspata
IL PRESIDENTE

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