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DAL 2 AL 16 DICEMBRE A ISCHIA PONTE LAVORI AD UN TRATTO DI SCOGLIERA A PROTEZIONE DEL LUNGOMARE ARAGONESE

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A decorrere dal giorno 02.12.2020 al giorno 16.12.2020, la ditta “GENIALE S.r.l effettuerà lavori di rifioritura di un tratto della scogliera a protezione del Lungomare Aragonese del Comune di Ischia. Ecco di seguito l’ordinanza emanata dal Comandante della Capitaneria di Porto di Ischia, T.V. Andrea Cipresso

ORDINANZA N° 87/2020

Argomento: Comune di Ischia – Lavori di riqualificazione del pontile d’accesso

al Castello Aragonese e di Lungomare Aragonese – Ischia – Opere

di completamento;

Durata lavori: dal 01.12.2020 al 15.12.2020;

Committente: Comune di Ischia Porto (NA);

Ditta esecutrice lavori: Ditta “GENIALE S.r.l.” con sede legale in Via B. De Falco n.16

Napoli – Legale Rappresentante Sig. Giuseppe BIANCA;

Direttore dei lavori: Arch. Angela DI IORIO;

Direttore operativo: Arch. Fabrizio MIRARCHI.

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante

del Porto di Ischia:

VISTA: la nota della Ditta “GENIALE S.r.l.” con sede legale in Via B. De Falco

n.16 Napoli, in data 23.11.2020, intesa ad ottenere l’emanazione

dell’ordinanza di Polizia Marittima per l’interdizione dello specchio acqueo

interessato dai lavori in argomento, al solo fine di garantire la sicurezza

della navigazione;

VISTA: la nota assunta a prot. n° 16230 in data 27.11.2020 del Comune di Ischia

relativa alla comunicazione ai sensi dell’art.109 del D.Lgs. N.152/06

inviata alla Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per

l’ambiente e l’ecosistema;

VISTA: la relazione tecnica redatta dalla Ditta “GENIALE S.r.l.” in data 23.11.2020

con la quale vengono descritti gli interventi che saranno realizzati per la

riqualificazione del Pontile di accesso al Castello Aragonese e del

lungomare Aragonese;

VISTA: relazione di compatibilità e innocuità del materiale inerte da impiegare per

la rifioritura della Soc. EDILSIGMA con sede in Via del Lavoro III Trav.

Cappuccini, S.Maria Capua Vetere (CE);

VISTE: La propria Ordinanza n° 122/2019 e successive proroghe, con le quali si

disciplinavano i lavori in argomento;

VISTO: il nulla osta prot. n° 0009163 data 15.07.2020 dell’ Ente gestore dell’Area

marna Protetta Regno di Nettuno;

VISTO: il foglio prot. n. 02.01.08/16375, in data 01.12.2020, con il quale è stato

richiesto al Comando Militare Marittimo di Taranto l’emissione di apposito

 avviso ai naviganti”;

VISTA: la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare

(Colreg ’72) resa esecutiva con Legge n. 1085 del 21 Dicembre 1977;

VISTI: gli articoli 17, 62, 1112, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché l’articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

CONSIDERATA: la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, interdicano temporaneamente ai soli fini della sicurezza della navigazione, la zona di mare interessata dai lavori in argomento;

RENDE NOTO

a decorrere dal giorno 02.12.2020 al giorno 16.12.2020, la ditta “GENIALE S.r.l.”, in

premessa meglio generalizzata, effettuerà lavori di rifioritura di un tratto della scogliera a protezione del Lungomare Aragonese del Comune di Ischia (NA) ricadente all’interno del quadrilatero individuato dai sotto indicati punti di coordinate geografiche, il tutto come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico in allegato n° 1 che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

PUNTI DI COORDINATE ( WGS84):

a) LAT.40°43’999’’ N — LONG. 013°57’490’’ E;

b) LAT.40°44’008’’ N — LONG. 013°57’517’’ E;

c) LAT.40°43’968’’ N — LONG. 013°57’527’’ E;

d) LAT.40°43’983’’ N — LONG. 013°57’543’’ E.

 L’intervento in parola sarà effettuato con l’ausilio del rimorchiatore denominato “SLIM

III”, iscritto nei Registri Navi Minori e Galleggianti della Capitaneria di Porto di Napoli al n°

1680 e del moto-pontone denominato “DON ALFONSO”, iscritto nei Registri Navi Minori e Galleggianti della Capitaneria di Porto di Napoli al n° 10930.

O R D I N A

 Art. 1

Lo specchio acqueo ricompreso tra le congiungenti i punti di cui al Rende Noto, nel periodo sopra indicato, è interdetto alla balneazione, navigazione, all’ormeggio, alla sosta di tutte le unità in genere ed a qualunque altra attività subacquea e/o di superficie non inerente i lavori in argomento. Le unità in transito dovranno comunque tenersi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 150 (centocinquanta) metri dall’area oggetto dei lavori. Il predetto divieto non si applica al personale ed alle unità della società individuata al “Rende Noto”, nonché al personale della Guardia Costiera e delle Forze dell’Ordine che, per motivi di servizio, adottando le opportune cautele, hanno necessità di accedere alle aree in questione.

Art. 2

Il responsabile delle operazioni e la società esecutrice dei lavori dovranno:

a) delimitare gli specchi acquei interessati dai lavori, mediante il posizionamento di

idonea segnaletica diurna e notturna;

b) svolgere i predetti lavori solo in ore diurne ed in condizioni meteo marine favorevoli, vigilando affinché il personale impegnato non operi per nessun motivo al di fuori degli specchi acquei individuati dalla congiungente i punti di cui al “Rende Noto”;

c) verificare prima dell’inizio di ogni giornata lavorativa che gli specchi acquei interessati dai lavori, siano liberi da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone;

d) interrompere immediatamente lo svolgimento delle operazioni in argomento

allorquando si dovessero riscontrare eventuali presenze non autorizzate, informando tempestivamente le Autorità preposte;

e) fermo restando gli obblighi di cui alla legge 979/1982, segnalare immediatamente ogni eventuale inquinamento dell’ambiente marino riscontrato e/o connesso all’esecuzione dai lavori di cui trattasi, adoperandosi per l’immediata eliminazione dello stesso;

f) segnalare immediatamente alle autorità competenti l’eventuale rinvenimento di reperti archeologici;

g) segnalare a tutte le unità in transito la presenza dell’unità impegnata nei lavori;

h) comunicare giornalmente via apparato radio VHF canali 16/13 o al numero di telefono 0815072801 all’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, l’orario effettivo di inizio e di termine delle attività.

 ll Comandante/Conduttore dell’ unità impegnata nell’esecuzione degli interventi dovrà:

a) mostrare i segnali prescritti dalle norme per prevenire gli abbordi in mare;

b) fare ascolto continuativo sui canali 16 e 13 VHF;

c) segnalare immediatamente ogni eventuale inquinamento dell’ambiente marino riscontrato e/o connesso all’esecuzione dell’attività di cui trattasi;

Art.3

Durante l’effettuazione dei lavori, le unità in transito in prossimità dello specchio

acqueo direttamente interessato dalle suddette operazioni, fermo restando l’interdizione ed i divieti di cui all’art. 1 della presente, dovranno prestare la massima attenzione e comunque tenersi alla massima distanza di sicurezza possibile dai mezzi navali e dal personale impegnato nelle operazioni in argomento, adottando, se del caso, tutte le manovre e le precauzioni in mare dettate dall’arte marinaresca, onde scongiurare potenziali situazioni di pericolo ovvero evitare di creare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in argomento.

Art. 4

 I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, saranno

perseguiti:

per le violazioni sulla sicurezza della navigazione

a) se alla condotta di un’unità da diporto, incorrono nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53

– 3° comma – del D.Lvo 18 luglio 2005, n.171;

b) negli altri casi sono perseguibili, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, per il reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 del Codice della Navigazione.

per inosservanza di norme di polizia e di norme sui beni pubblici:

a) nell’illecito amministrativo di cui all’articolo 1174 e 1164 del Codice della Navigazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui

pubblicità verrà assicurata mediante:

– affissione all’albo di questo Ufficio;

– trasmissione ai Comuni di Ischia e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;

– inserimento alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale

http://www.guardiacostiera.gov.it/ischia/;

– invio alle associazioni/organizzazioni/società interessate, con l’obbligo di esporla in luogo ben visibile al pubblico e all’utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati.

Ischia, 02.12.2020

 IL COMANDANTE

 T.V. (CP) Antonio CIPRESSO

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