sabato, Aprile 27, 2024
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INIZIANO I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA BANCHINA COMMERCIALE DEL PORTO DI CASAMICCIOLA

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Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e
Comandante del Porto di Ischia:
VISTO: il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n° 107 in data
27/07/2020 con il quale veniva interdetta la banchina “Commerciale” del
Porto di Casamicciola al fine di svolgere i lavori di manutenzione citati in
argomento;
VISTA: la nota prot. n° 51/2020 in data 27/07/2020 della ditta “EDIL GLOBAL
S.r.l.” con sede legale ed operativa in Penitro di Formia in Via Giovanni
Agnelli n° 12 intesa ad ottenere l’autorizzazione ai soli fini della
sicurezza della navigazione e portuale, allo svolgimento dei lavori in
argomento;
VISTA: la nota prot. n° 9886 in data 28/07/2020 dell’Ufficio Locale Marittimo di
Casamicciola con cui il Comandante del Porto esprime il proprio parere
di competenza e le relative prescrizioni;
VISTA: la propria ordinanza n° 58/2009 emessa in data 10/07/2009
“Regolamento degli ormeggi e delle soste delle navi”;
VISTO: il Decreto Dirigenziale n. 37 in data 15/05/2020 della Regione Campania
“Quadro orario degli accosti presso il Porto di Casamicciola”;
VISTO: che l’area interessata dai lavori riguarderà gli ormeggi operativi
commerciali della Banchina Commerciale del Porto di Casamicciola;
VISTI: gli atti già in possesso di questo Ufficio;
VISTE: le Norme Internazionali per la Prevenzione degli abbordi in mare del
1972 (COLREG 1972) resa esecutiva con la legge 21/12/1977 n. 1085;
VISTI: l’art. 17 del codice della navigazione e l’articolo 59 del relativo
regolamento di esecuzione – parte marittima;
CONSIDERATA: la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza
dell’Autorità marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione e
della salvaguardia della vita umana, disciplinino temporaneamente la
navigazione e gli ormeggi delle unità navali nel Porto di Casamicciola ed
in particolar modo alla banchina commerciale denominata ——————;
RENDE NOTO
Che a decorrere dal 29.07.2020 al 20.08.2020, la Ditta “EDIL GLOBAL S.r.l.” incaricata
dagli uffici competenti della Giunta Regionale della Campania effettuerà lavori di
manutenzione alla banchina “Commerciale” del Porto di Casamicciola, in particolare
asportazione della vecchia lamiera pericolante e installazione della nuova, posa in opera di
nuovi binari in ferro e messa in sicurezza generale della banchina in parola.
ORDINA
Articolo 1
A partire dalle ore 07.00 del giorno 29.07.2020 e rispettando il calendario dei lavori
pianificato dalla ditta “EDIL GLOBAL S.r.l.” ed il Comando dell’Ufficio Locale
Marittimo di Casamicciola, la banchina “Commerciale” del porto di Casamicciola, è
interdetta all’ormeggio e accosto di qualunque unità ed è fatto divieto di avvicinamento alla
stessa da parte di qualsivoglia unità (con eccezione delle unità autorizzate a svolgere le
operazioni commerciali come programmato dal calendario lavori).
Nello stesso periodo, è interdetta l’area di banchina in corrispondenza delle bitte
oggetto dei lavori per una profondità di un metro oltre la linea gialla di sicurezza
(come meglio riportato nell’allegato stralcio planimetrico). In tale area è vietata la sosta
di qualsiasi unità nonché il transito di qualsiasi veicolo o pedone ad eccezione degli addetti
ai lavori o delle FF.PP. e di soccorso pubblico.
I restanti ormeggi, quando non oggetto dei lavori, restano operativi per le corse marittime di
linea come da quadro orari accosti della Regione Campania e resi disponibili per le unità che
non potranno ormeggiare al tratto di banchina interdetta.
Articolo 2
I comandi di bordo, dovranno attenersi scrupolosamente agli ordini di ormeggio dati
dall’Ufficio Locale Marittimo di Casamicciola alla chiamata di ingresso in porto e, in relazione
alle esclusive valutazioni tecnico nautiche dovranno prestare la massima attenzione,
adottando, se del caso, tutte le manovre e le precauzioni in mare dettate dall’arte
marinaresca, onde scongiurare potenziali situazioni di pericolo ovvero evitare di creare
intralcio al regolare svolgimento dei lavori in argomento. Gli stessi devono mantenersi a
distanza di sicurezza della zona di cantiere procedendo ad effettuare ormeggi in sicurezza
ovvero richiedere preventivamente all’Ufficio Locale Marittimo di Casamicciola indicazioni di
ormeggio alternative ed in ogni caso in presenza di potenziale pericolo a non effettuare
alcuna attività di ormeggio e/o di sbarco ed imbarco automezzi.
Articolo 3
Il Direttore dei lavori ed il Responsabile del cantiere devono, per motivi di sicurezza
della navigazione e portuale, assicurare e garantire che la zona di cantiere:
1) Sia opportunamente recintata e segnalata con idonea cartellonistica monitoria diurna
e notturna visibile sia da mare che da terra;
2) Sia sorvegliata da personale appositamente incaricato in modo che l’attività lavorativa
e l’operatività dei mezzi meccanici impiegati per lo scopo dei lavori non interferisca
minimamente con il regolare transito/manovre di imbarco e sbarco lungo il corridoio
veicolare appositamente individuato nelle zone escluse dalla interdizione;
3) L’area di cantiere sia libera, ad eccezione dei mezzi e delle persone incaricate
dell’esecuzione dell’opera, da qualsivoglia persona, automezzo e cosa.
Si dovrà inoltre provvedere a:
1) Pianificare preventivamente le attività di cantiere ed effettuare valutazioni tecniche
costanti per l’utilizzo di attrezzature e dei mezzi di cantiere con il Comando dell’Ufficio
Locale Marittimo di Casamicciola, al fine di garantire l’esclusione di situazioni di
criticità o di potenziale pericolo che possano interferire con il regolare svolgimento
delle operazioni commerciali portuali. In caso contrario il Direttore dei Lavori ed il
Responsabile di Cantiere non dovrà far svolgere alcuna attività lavorativa;
2) E’ fatto divieto di utilizzo di attrezzature e mezzi meccanici il cui raggio d’azione possa
anche solo potenzialmente interferire o risultare pericoloso per passeggeri, mezzi,
operatori portuali e all’utenza in genere presente in porto;
3) Informare preventivamente il personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Casamicciola
delle varie attività di cantiere che dovranno svolgersi alla presenza del personale
militare dipendente;
4) In mancanza delle precitate condizioni ovvero, in presenza di ogni valutato potenziale
pericolo, si dovrà immediatamente interrompere, in via precauzionale, ogni
operazione di cantiere ed informare tempestivamente le Autorità preposte;
5) Trasmettere, entro il termine indicato per i lavori, le certificazioni tecniche attestanti la
completa, idonea e regolare esecuzione dei lavori ed il collaudo dell’area per il pronto
ripristino dell’ormeggio.
Articolo 4
La ditta esecutrice dei lavori deve:
1) Porre in essere tutte le azioni necessarie ed utili per la corretta esecuzione dei lavori
secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro e
dei luoghi di lavoro nonché ogni utile accorgimento atto a scongiurare ogni situazione
di potenziale pericolo per l’ambiente inteso nella sua più ampia accezione;
2) Provvedere a segnalare e delimitare opportunamente il perimento dell’area di cantiere
al fine di scongiurare pericoli e danni a persone e/o cose derivanti non solo
dall’accesso a tale area ma anche dall’utilizzo di mezzi meccanici impiegati all’interno
dello stesso;
3) Preservare l’ambiente circostante da qualsivoglia forma di inquinamento connesso
all’esecuzione dei lavori;
4) Effettuare i necessari controlli dell’esecuzione dei lavori al fine di accertare la
persistenza della stato di sicurezza delle opere nonché prendere ogni altra opportuna
misura intesa a salvaguardare la incolumità pubblica e privata nonché delle proprie
maestranze durante l’esecuzione dei lavori;
5) Comunicare all’Ufficio Locale Marittimo di Casamicciola gli orari di inizio e termine dei
lavori su base giornaliera;
6) Assicurare che il personale della Ditta presti la massima attenzione nello svolgimento
di lavori al momento che gli stessi sono effettuati in area prossima a quella di
ormeggio delle unità intente in operazioni commerciali.
7) Garantire sempre l’utilizzo operativo delle aree non soggette ad interdizione.
Articolo 5
I contravventori saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca diverso specifico reato,
ai sensi dell’art. 1174 del C.N. e D.Lvo 171/2005, laddove ne ricorrano i presupposti,
dall’apparato normativo sanzionatorio del D.Lvo 152/2006.
In caso di accertate violazioni alla presente Ordinanza, fermo restando l’applicazione delle
sanzioni previste, in relazione alla gravità della fattispecie contestata potrà essere adottato
un provvedimento di interdizione delle aree di cantiere o di sospensione dei lavori.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza che
entra immediatamente in vigore e la cui pubblicità verrà assicurata mediante:
 Trasmissione a tutti gli Enti e Amministrazioni interessate;
 Inserimento nella pagina “Ordinanze” del sito istituzionale
www.guardiacostiera.gov.it/ischia;
 Invio alle organizzazioni e società interessate con l’obbligo di esporla in luogo ben
visibile al pubblico ed all’utenza nonché di darne, conoscenza, alle proprie utenze;
 Alle compagnie di Navigazione ed ai Comandi di Bordo delle unità scalanti presso gli
ormeggi interessati dai lavori.
Ischia, 29 Luglio 2020
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Andrea MELONI

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