venerdì, Dicembre 13, 2024
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Comune di Lacco Ameno Intervento di ripristino dell’arenile in località Fundera – elettrodotto 150 KV Cuma-Ischia.



Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante
del Porto di Ischia:



RENDE NOTO

che dal giorno 16/11/2023 al giorno 10/12/2023, la Soc. Engineering Planning
Construction S.r.l in premessa meglio generalizzata, effettuerà per conto della Soc. Terna
Rete Italia S.p.a., l’intervento di ripristino dell’arenile in località Fundera del Comune di Lacco Ameno – elettrodotto 150 KV Cuma-Ischia, precisamente nello specchio acqueo ricadente
all’interno dei punti di coordinate geografiche, il tutto come meglio evidenziato nell’elaborato
cartografico in allegato che costituisce parte integrante della presente ordinanza.
PUNTI DI COORDINATE (WGS84):
AREA DI PRELIEVO E DEPOSITO
Vertice Latitudine Longitudine
A Lat. 40°45’6.07’’N Long. 013°53’42.79’’E
B Lat. 40°45’9.92’’N Long. 013°53’42.58’’E
C Lat. 40°45’11.4’’N Long. 013°53’45.99’’E
D Lat. 40°45’4.00’’N Long. 013°53’54.27’’E
I lavori in parola saranno effettuati mediante l’utilizzo delle seguenti unità: galleggiante
“VANIA” iscritto al n° 5BA945 dei RR.NN.MM. e GG. dell’Ufficio Locale Marittimo di Mola di
Bari, M/N “RENEE” iscritta al n° 4BA1689 dei RR.NN.MM. e GG. dell’Ufficio Circondariale
Marittimo di Monopoli.
ORDINA
Art. 1
Lo specchio acqueo compreso nei punti di coordinate geografiche di cui al Rende
Noto e comunque nel raggio di 100 (cento) mt. dalle unità impegnate nei lavori in parola, è
interdetto:

  • alla navigazione;
  • alla balneazione;
  • all’ormeggio;
  • alla sosta e all’ancoraggio di tutte le unità in genere;
  • a qualunque altra attività subacquea e/o di superficie che ne comporti la fruizione che
    non sia inerente i lavori in parola.
    Il predetto divieto non si applica al personale dell’Ente citato in premessa nonché al
    personale della Guardia Costiera e delle altre Forze dell’Ordine che per motivi di servizio
    hanno necessità di accedere, adottando le opportune cautele, alle aree in questione.
    Art. 2
    Il responsabile della ditta esecutrice ed il committente dei lavori dovranno:
  • verificare prima dell’inizio dei lavori in parola che lo specchio acqueo
    interessato sia libero da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o
    persone;
  • non intraprendere ed immediatamente interrompere lo svolgimento delle
    operazioni in argomento allorquando dovessero riscontrarsi eventuali presenze
    non autorizzate, informando tempestivamente le Autorità preposte;
  • fermo restando gli obblighi di cui alla legge 979/1982, segnalare
    immediatamente ogni eventuale inquinamento dell’ambiente marino riscontrato
    e/o connesso all’esecuzione dei lavori/ispezioni di cui trattasi, adoperandosi per
    l’immediata eliminazione dello stesso;
  • svolgere i predetti lavori esclusivamente in ore diurne ed in condizioni meteo
    marine favorevoli;
    I comandanti/conduttori delle unità impegnate nell’esecuzione dei lavori dovranno:
  • essere munito di idoneo titolo;
  • mostrare i segnali prescritti dalle norme per prevenire gli abbordi in mare;
  • fare ascolto continuativo sui canali 16 e 13 VHF;
  • segnalare immediatamente ogni eventuale inquinamento dell’ambiente marino
    riscontrato e/o connesso all’esecuzione dei lavori di cui trattasi;
  • procedere con la massima cautela nelle fasi di avvicinamento ed
    allontanamento dalle zone di operazioni, assicurandosi preventivamente che
    non ci siano persone o cose nelle vicinanze, adottando e ponendo in essere
    tutti i segnalamenti acustici di sicurezza necessari e/o opportuni per richiamare
    l’attenzione e prevenire l’insorgenza di situazioni di pericolo, se del caso
    utilizzando anche un megafono.
    Art. 3
    Durante lo svolgimento delle attività in parola, le unità in transito in prossimità dello
    specchio acqueo direttamente interessato dalle suddette operazioni, fermo restando
    l’interdizione ed i divieti di cui all’art. 1 della presente, dovranno prestare la massima
    attenzione e comunque tenersi alla massima distanza di sicurezza possibile dalle unità
    impegnate nei lavori in argomento, adottando, se del caso, tutte le manovre e le precauzioni
    in mare dettate dalla perizia marinaresca, onde scongiurare potenziali situazioni di pericolo
    ovvero evitare di creare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in parola.
    Art. 4
    Il presente provvedimento non costituisce atto autorizzativo; esso viene emesso allo
    scopo di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in
    occasione dello svolgimento dei lavori in parola. Pertanto la presente Ordinanza non esime
    la ditta Engineering Planning Construction S.r.l., dall’obbligo di munirsi di ogni provvedimento
    autorizzativo di competenza di altri organi o enti competenti per giurisdizione o che a vario
    titolo sono direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività di che trattasi.
    I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave
    reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, saranno
    perseguiti:
    per le violazioni sulla sicurezza della navigazione:
    a) se alla condotta di un’unità da diporto, incorrono nell’illecito amministrativo di cui
    all’art. 53 – 3° comma – del D.Lvo 18 luglio 2005, n.171;
    b) negli altri casi sono perseguibili, autonomamente o in eventuale concorso con altre
    fattispecie, per il reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 del Codice della
    Navigazione.
    per inosservanza di norme di polizia:
    a) nell’illecito amministrativo di cui all’articolo 1174 e 1164 del Codice della Navigazione.
    È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la
    cui pubblicità verrà assicurata mediante:
  • affissione all’albo di questo Ufficio;
  • trasmissione ai Comuni di Ischia e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
  • inserimento alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale
    http://www.guardiacostiera.gov.it/ischia/;
  • invio alle associazioni/organizzazioni/società interessate, con l’obbligo di esporla in
    luogo ben visibile al pubblico e all’utenza, nonché di darne conoscenza ai propri
    associati.
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