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COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI: LE DISPOSIZIONI PER IL CIMITERO DI BARANO

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Di seguito pubblichiamo l’ordinanza integrale con le relative disposizioni

IL SINDACO

Premesso:

– che l’intero territorio nazionale è interessato da una emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. “Coronavirus”), dal carattere altamente contagioso, la quale ha cagionato un numero elevate di vittime e contagiati, inducendo il Governo, le singole Regioni ed i Sindaci ad adottare provvedimenti restrittivi eccezionali onde contenere il contagio;

– che l’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia;

– che tale pandemia non ha risparmiato l’isola d’Ischia e, in particolare, questo Comune, ove ci sono stati diversi casi accertati di positività al COVID-19;

Visti:

– la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

– il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;

– il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

– il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

– il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

– il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

– la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con cui è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

– il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, che ha disposto l’ulteriore proroga, sino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza;

– i D.P.C.M. adottati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto e, in particolare, il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 ed il D.P.C.M. 24 ottobre 2020, con i rispettivi allegati;

– le ordinanze adottate dal Presidente della Regione Campania recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;

Richiamata la propria Ordinanza n. 38 del 15 giugno 2020, avente ad oggetto le nuove modalità di apertura del cimitero comunale;

Tenuto conto dell’imminenza della commemorazione dei defunti e della circostanza per cui, notoriamente, nel dì del 2 novembre e nei giorni immediatamente precedenti vi è un particolare afflusso di cittadini presso il cimitero comunale;

Ritenuto, nel periodo in cui l’afflusso è verosimilmente maggiore, di dover contingentare gli ingressi ed adottare ulteriori misure atte a prevenire il contagio da Covid19, nonché dettare specifiche prescrizioni per le celebrazioni liturgiche presso il cimitero medesimo;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visti il C.d.S. ed il relativo regolamento di attuazione;

O R D I N A

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente trascritte anche se materialmente non riportate, da venerdì 30 ottobre a lunedì 2 novembre 2020 sono adottate le seguenti modalità di accesso e permanenza nel cimitero comunale:

– l’accesso al cimitero comunale è consentito a massimo venticinque visitatori per volta e per un tempo di permanenza massimo di venti minuti;

– l’orario di apertura è il seguente: dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00; nei giorni 1 e 2 novembre 2020 orario continuato 8:00 – 17:00;

– l’accesso alle cappelle private è consentito ad una sola persona per volta salvo che si appartenga al medesimo nucleo familiare;

– ai visitatori è fatto obbligo di indossare la mascherina, di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, il divieto di assembramento ed il divieto di accesso per chi presenti sintomi influenzali/respiratori e/o abbia una temperatura corporea pari o superiore a 37,5 ° C.;

– sono individuati due varchi differenziati, di accesso (cancello principale) e di uscita (cancello laterale), indicati da opportuna segnaletica;

– sono consentite unicamente due celebrazioni liturgiche, il dì 2 novembre 2020 rispettivamente alle ore 11:00 ed alle ore 15:30, nel piazzale del cimitero, con la partecipazione massima di 200 unità. Durante la celebrazione delle messe il cimitero sarà chiuso per le visite su tombe, loculi e cappelle, sicché ai partecipanti alle messe è consentito unicamente di recarsi nel luogo della celebrazione ed ivi restare esclusivamente per la durata delle messe stesse, con conseguente obbligo di lasciare il cimitero subito dopo la celebrazione e divieto di intrattenersi su tombe, loculi e cappelle. Le celebrazioni devono inoltre svolgersi nel rispetto della distanza interpersonale e del divieto di assembramento, dell’obbligo di indossare la mascherina e di tutte le altre misure precauzionali imposte dalle norme vigenti per la prevenzione ed il contenimento dell’epidemia, compreso il divieto di accesso per chi presenti sintomi influenzali/respiratori e/o abbia una temperatura corporea pari o superiore a 37,5 ° C;

– nei giorni 1 e 2 novembre 2020, dalle ore 8:00 alle 17:00, è istituito il senso unico di circolazione (in direzione Ischia) lungo la variante Esterna di via V.zo Di Meglio ex S.S. 270.

Per quant’altro, sono confermate le disposizioni di cui all’Ordinanza sindacale n. 38 del 15 giugno 2020 che non si pongono in contrasto con la presente.

D I S P O N E

– che le O.d.V. facenti parte del C.O.C. collaborino all’attuazione della presente;

– che la presente venga comunicata alle O.d.V. di cui sopra, all’addetto al cimitero, Sig. Agnese Armando, e trasmessa a mezzo PEC al Comando di P.M., all’Ufficio Tecnico Comunale, alla locale Stazione dei Carabinieri, al Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Ischia, al Commissariato di P.S. di Ischia, alla Regione Campania ed alla Prefettura-U.T.G. di Napoli.

– che essa venga pubblicata all’Albo pretorio del Comune, nonché diffusa alla Cittadinanza a mezzo dei canali social dell’Ente e con opportuna cartellonistica.

A V V E R T E

– che chiunque non osserva la presente Ordinanza è passibile delle sanzioni previste dalle norme vigenti;

– che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR od al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni.

La Polizia e la Forza pubblica sono incaricate di vigilare sull’osservanza della presente.

Barano d’Ischia, 29 ottobre 2020    

IL SINDACO

         Dott. Dionigi Gaudioso

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