mercoledì, Maggio 1, 2024
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DECRETO ISCHIA, SODDISFATTI A META’!

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Il Decreto “Ischia” (in realtà DL Genova) comincia finalmente a diventare realtà. Ieri il Governo ha messo nero su bianco quanto – più o meno – richiesto dagli Enti Locali per la ricostruzione del Ponte Morandi e per la ricostruzione dei luoghi devastati dal sisma nel centro Italia ed appunto ad Ischia. Le prime indiscrezioni sulla bozza non erano delle più ottimistiche, poi per fortuna il Premier Conte ed i suoi collaboratori hanno aggiustato il tiro. La paura più grande era quella che ci saremmo ritrovati nuovamente davanti ad un’evidente disparità di interventi trattamento ai terremoti del centro Italia e ancor di più rispetto a quanto Genova si sta conquistando grazie all’enorme pressione del Governatore Toti su tutti. Ischia, può essere per il momento soddisfatta a metà. Ok le misure adottate per la ricostruzione ed in materia fiscale (agevolazioni, contributi), ok anche le misure sul terzo condono (notizia importantissima, badate bene, per le strutture che hanno subito danni causati dal sisma), ma l’isola è stata penalizzata per via della sua solita divisione. In che senso? Molto semplice, se a Genova (così come per il centro Italia) gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sono  sospesi per tutta la città, ad Ischia la misura vale solo per i comuni di Lacco Ameno, Casamicciola e Forio. Insomma a Genova “La legge è uguale per tutti”, ad Ischia no. L’isola nel suo complesso deve accontentarsi di un contributo di appena due milioni e mezzo di euro per i prossimi due anni. Troppo poco.  Oggi più che mai si possono intuire i benefici che porterebbe un comune unico. E se non si vuol parlare di comune unico, bisogna quantomeno prendere atto del fatto che l’isola paga lo scotto di non aver fatto valere le proprie ragioni come isola e non come singoli comuni. La colpa è di Pascale e Castagna o dei sindaci dei comuni non direttamente colpiti dal sisma che probabilmente anche un mese dopo il terremoto se ne sono lavati le mani? Quando Pascale a Roma ha chiesto di prendere in considerazione l’intera isola – che comunque ha subito anche danni indiretti dal terremoto – il Governo avrebbe risposto: “Caro sindaco, il Comune Unico non lo avete ancora fatto”. Non vogliamo dilungarci troppo sull’argomento, perché sembra opportuno parlare anche delle tante cose positive di questo Decreto. Però è giusto riportare all’attenzione pubblica quella che, nel caso in cui il DL venisse approvato senza variazioni dal Parlamento, sarebbe un’oggettivamente disparità non tanto tra i cittadini e le aziende che realmente hanno subito danni in seguito al terremoto, bensì tra l’isola tutta ed i  cittadini ed aziende che, pur trovandosi nei comuni di Lacco Ameno, Casamicciola e Forio, in realtà non hanno subito danni. C’è comunque ancora tempo per rifarsi e portare a casa un risultato che renderebbe quasi perfetto il Decreto. Poi starà ai commissari Schilardi e Grimaldi (il primo più del secondo) gestire nel miglior modo possibile emergenza e ricostruzione. Di seguito riportiamo in maniera sintetica gli articoli più interessanti della parte III del Decreto (quella che riguarda Ischia).

 

CAPO III Interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

ART. 16 (Ambito di applicazione e Commissario straordinario) 1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017. 2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario, cui spetta un compenso annuo lordo non superiore a … . La gestione straordinaria ha durata non superiore a tre anni. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma cessano gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018. 3. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, e a tal fine programma l’uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici.

 

ART. 19 (Ricostruzione privata) 1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell’ambito dei territori di cui all’articolo 31, con gli atti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, il Commissario straordinario provvede a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità sulla base dell’entità del danno subito a seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell’articolo 17 comma 1 lettera c). 16 2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente Capo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all’articolo 16: a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata; c) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose; d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico; e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l’autonoma sistemazione, per traslochi, depositi e per l’allestimento di alloggi temporanei. 3. I contributi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo. 4. Per l’erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 3, i soggetti autorizzati all’esercizio del credito possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l’Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dall’evento sismico. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 5. In relazione all’accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell’ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all’Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l’importo delle singole rate. 6. I finanziamenti agevolati hanno durata massima venticinquennale e possono coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego dello stesso, ovvero di suo utilizzo anche parziale per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l’ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all’articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 17 7. Le disposizioni dei commi 3, 5 e 6 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare dall’articolo 50. 8. L’importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare è determinato con la legge di bilancio in relazione alla quantificazione dell’ammontare dei danni e delle risorse necessarie per gli interventi di cui al presente articolo. 9. Per l’attuazione dei primi interventi di cui al presente Capo, è stanziata la somma di 50 milioni di euro per l’anno 2018, che confluiscono sulla contabilità speciale di cui all’articolo 18.

ART. 24 (Definizione delle procedure di condono) 1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente decreto legge i Comuni di cui all’articolo 16, comma 1, definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e della legge 23 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 2. I comuni di cui all’articolo 16, comma 1, provvedono, anche mediante l’indizione di apposite conferenze dei servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all’esame delle predette istanze di condono, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. 3. Il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente decreto è sospeso nelle more dell’esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all’accoglimento di dette istanze.

 

ART. 32 (Sospensione del pagamento del canone RAI) 1. Nei territori dei comuni di cui all’articolo 1, il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è sospeso fino al 31 dicembre 2020. Il versamento delle somme oggetto di sospensione, ai sensi del precedente periodo, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dall’1 gennaio 2021. L’insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell’unica rata, comporta l’iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni e interessi e la cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’unica rata o del periodo di rateazione. L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 2. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono dovuti interessi.

ART.33 27 (Sospensione dei pagamenti per i servizi di erogazione di energia elettrica, gas, acqua, assicurazioni e telefonia) 1. 1. Con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge con riferimento ai Comuni di cui all’articolo 1 dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni di cui all’articolo 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui agli all’articolo 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

ART. 34 (Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria) 1. Nei Comuni di cui all’articolo 1, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dall’entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di febbraio 2021; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d’imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 6,5 milioni di euro per il 2018, in 25 milioni di euro per il 2019, in 25 milioni di euro per il 2020 si provvede ai sensi (da reperire……. ). Agli oneri valutati di cui al presente comma, si applica l’articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ART. 35 (Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento) 1. Nei Comuni di cui all’articolo 1, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dall’entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere dal 1 gennaio 2021.

ART. 36 (Interventi volti alla ripresa economica) 1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nei Comuni dell’Isola di Ischia, nel limite complessivo di 2,5 milioni di euro per l’anno 2018 e di 2,5 milioni di euro per l’anno 2019, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le 28 stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. 2. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati sono stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. 4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2018 e 2,5 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del ………..

 

 

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