mercoledì, Aprile 24, 2024
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FORIO – SOSPESA LA DEMOLIZIONE DI UNA CASA DI NECESSITA’ PREVISTA PER LUNEDI’ 7 GIUGNO

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COMUNICATO STAMPA

È di poco fa la notizia che la Corte di Appello di Napoli, I sezione penale, in accoglimento di apposita istanza dell’avvocato Sabrina Miragliuolo, che aveva presentato articolato incidente di esecuzione alla suddetta Corte, ha sospeso l’abbattimento di una casa di necessità prevista a Forio per lunedì 07.06.2021.

Si legge, infatti, nel provvedimento della Corte di Appello di Napoli che l’istanza di sospensione della esecuzione va accolta, tenuto conto che «sussiste la concreta possibilità che il procedimento amministrativo di sanatoria vada a buon fine e, di conseguenza, appare opportuno, in ossequio alla istanza della difesa, sospendere l’ordine di demolizione conseguente all’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi derivante dalla sentenza di condanna per i reati paesaggistici» e tenuto conto, altresì, della «circostanza che l’opera abusiva oggetto dell’istanza di condono – ossia quello relativa al modesto volume complessivo di mc. 220 – costituisce l’abituale abitazione del numeroso nucleo familiare dell’istante, godente di un modestissimo reddito ed avente cagionevoli condizioni di salute, che, in ogni caso, si attivava tempestivamente per ottenere la sanatoria delle opere, non potendosi allo stesso imputare i ritardi dell’Autorità Amministrativa».

Va aggiunto che, nella propria istanza, l’avvocato Sabrina Miragliuolo aveva anche evidenziato che la demolizione dell’immobile si sarebbe tradotta in una repressione della dignità del più debole ed in un pregiudizio irreparabile, sia per lo stato di salute dell’esecutato, sia per le condizioni economiche e familiari oggettivamente ostative al reperimento di un alloggio diverso da quello colpito dall’ordine di ripristino dello stato dei luoghi. Il tutto va inquadrato nell’attuale periodo pandemico e alla luce delle misure restrittive che incoraggiano l’isolamento domiciliare, in cui il proprio alloggio, seppure edificato sine titulo, costituisce un vero e proprio presidio sanitario.

Inoltre, l’avv. Miragliuolo ha rappresentato che, astenendosi per oltre ventitré anni dal prendere le misure necessarie al fine di eseguire la decisione giudiziaria divenuta definitiva ed esecutiva, non vi è dubbio che le autorità italiane e l’A.G. procedente abbiano privato di ogni effetto utile l’articolo 6 § 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, a mente del qual “ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata … entro un termine ragionevole”. Non vi è dubbio che tale inerzia abbia creato nel condannato la legittima aspettativa di vedersi riconosciuto il diritto di rimanere nella sua unica casa.

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