giovedì, Marzo 28, 2024
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COVID-19, NUOVA ORDINANZA DI DE LUCA SULLA GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

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Il Presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, alla luce dell’entrata in vigore del nuovo DPCM del 13 ottobre 2020, ha emanato una nuova ordinanza, la numero n. 78, che contiene ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Riepiloghiamo quali sono i punti salienti dell’ordinanza:

1. Per le attività dei ristoranti, pizzerie, pub, vinerie e simili, queste sono  consentite fino alle 24 con servizio al tavolo, fino alle 21 in assenza di servizio al tavolo;

2. per i bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari, è disposto l’obbligo di chiusura dalle ore 23,00 alle ore 05,00 del giorno successivo, nei giorni dalla domenica al giovedì, fatto salvo quant’altro previsto dal DPCM 13 ottobre 2020 (attività consentite fino alle 24 con servizio al tavolo, fino alle 21 in assenza di servizio al tavolo);

3. lo svolgimento di sagre e fiere e, in generale, di ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione è consentito solo in forma statica e con postazioni fisse;

4. è confermata la vigenza del Protocollo per le attività di Wedding e cerimonie con obbligo di nomina dei responsabili di sala e cucina per il rispetto delle norme anti COVID ferme le limitazioni al numero dei partecipanti imposte dal DPCM 13 ottobre 2020;

5. l’attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria: dalle ore 06,00 del mattino sino alle ore 8,30; negli altri casi è consentita senza limiti d’orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento;

6. ai gestori delle sale gioco e scommesse è fatto obbligo:

a) di consentire l’ingresso nei locali di esercizio soltanto previa disinfezione delle mani con soluzioni idroalcoliche e misurazione della temperatura corporea, vietando l’ingresso ove essa risulti superiore a 37,5°C;

b) di limitare la presenza dell’utenza all’interno dei locali in modo tale da garantire il rispetto di un distanziamento minimo di un metro e mezzo tra le persone;

c) di adottare ogni misura, anche organizzativa, volta a scongiurare ogni assembramento anche all’esterno, pena la sospensione dell’attività e le ulteriori sanzioni previste.

7. Sono confermati i Protocolli di settore approvati con precedenti ordinanze regionali nonché l’obbligo di porre a disposizione, all’ingresso e all’interno dei locali, soluzioni idroalcoliche igienizzanti e di subordinare l’ingresso da parte degli utenti alla avvenuta igienizzazione delle mani e alla protezione delle vie respiratorie attraverso l’uso della mascherina.

8. Resta confermato l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto, oggi espressamente previsto dal DPCM 13 ottobre 2020. Sin qui una sintesi dell’ordinanza di De Luca a cui va aggiunto il divieto di svolgere attività sportiva amatoriale che non siano quelle legate ad associazioni sportive riconosciute.

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